La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 23653/2021 depositata il 31 agosto 2021, in una vicenda seguita da FrameLex, affronta di nuovo il tema delle polizze unit linked a forte contenuto finanziario ribandendo un indirizzo che sembra oramai consolidarsi di provincia in provincia. La Corte d’Appello di Sassari aveva dichiarato la nullità di una polizza unit linked avendo accertato che il “prodotto venduto al Signor XXXXXX che non garantiva la restituzione dei premi versati, che potevano essere investiti anche in fondi non consentiti dalla normativa italiana, con possibilità di vendita allo scoperto, aveva, quindi, carattere meramente speculativo e rischioso per il soggetto investitore”. In buona sostanza la Corte d’Appello aveva qualificato la polizza come contratto di assicurazione sulla vita a causa mista di assicurazione e finanziaria, con prevalenza della funzione finanziaria perché il rischio in ordine al valore dei fondi acquistati dell’assicuratore era a totale carico dell’investitore, il quale, partecipando all’alea contrattuale avrebbe potuto vedersi esposto alla perdita o alla rilevante diminuzione del valore di riscatto. Il Giudice distrettuale aveva anche statuito che la società collocatrice del prodotto, in solido con la società emittente, avesse violato la procedura di rafforzata informativa che non si risolve, ha continuato la Corte di Sassari, “nella mera consegna dei documenti descrittivi e della scheda sintetica ma comporta una puntuale verifica degli obiettivi del cliente e dell’adeguatezza dell’operazione rispetto al suo personale profilo attinente al rischio sopportabile alla luce delle direttive fissate per iscritto nel contratto normativo”.
Tanto la Compagnia di Assicurazione quanto la Banca collocatrice hanno proposto ricorso per Cassazione.
La Suprema Corte ha affermato, rafforzando il proprio precedente orientamento
1 Che sono inammissibili i motivi di impugnazione quando “sollevano censure di merito sull’accertamento della Corte d’Appello in riferimento alla struttura della polizza assicurativa sottoscritta dal XXXXXX (se di gestione su base individuale del portafoglio di investimento ovvero strumento finanziario) e al suo funzionamento, che è incensurabile nel presente giudizio di legittimità se sorretto da congrua motivazione, come nella specie”.
2 Che “la valutazione discrezionale (anche se non arbitraria) delle clausole contrattuali, che non è censurabile in sede di legittimità, in particolare, laddove i giudici dell’appello intendo stabilire, al di là del nome iris, se il contratto sia da identificare come polizza assicurativa sulla vita (in cui il rischio avente ad oggetto un evento dell’esistenza dell’assicurato è assunto dall’assicuratore) oppure si concreti (come essenzialmente ritenuto nella specie) nell’investimento in strumenti finanziari (in cui il rischio di performance sia per intero addossato all’assicurato).”
Concludendo la “lotta” sulle polizze unit linked è ancora attuale ed in pieno svolgimento e FrameLex è pronta ad affrontarla.
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