Fondi H2O intanto interrompere la prescrizione

La vicenda dei fondi d’investimento H2O presenta tutte le caratteristiche per diventare una nuova disfatta generalizzata per i risparmiatori italiani.

Non faccio previsioni in merito alla possibilità che i fondi in futuro vengano rimborsati o che possano tornare ad avere una quotazione soddisfacente, mi limito a brevi considerazioni ove la situazione dovesse rimanere quella attuale.

La domanda che i risparmiatori, almeno quelli che hanno già contezza della situazione (molti a mio dire nulla ancora hanno saputo semplicemente perché non li è stato detto), si pongono è: come faccio a recuperare la perdita?

Le azioni possibili in astratto sono molteplici: a) agire direttamente in danno di H2O Asset Management, b) agire nei confronti dell’intermediario collocatore, c) agire contro la compagnia di assicurazione se i fondi figurano come sottostante di una polizza di tipo unit o multiramo, d) agire contro il revisore dei conti di H2O AM cioè la società KPMG.

Ogni azione presenta le proprie peculiarità con i propri rischi e vantaggi, certamente una delle differenze principali tra di esse riguarda la nazionalità della controparte, poiché è molto più vantaggioso ed agevole avere un contraddittore italiano o che almeno abbia una sede legale secondaria e/o rappresentanza in Italia, piuttosto che una controparte estera.
Nel nostro mercato nazionale le banche e le reti di distribuzione (sono stati fatti i nomi di Azimut, Banca Generali, Bper, Bnl-Bnp Paribas, Fineco, IWBank, Banca Mediolanum e Banca Widiba) hanno venduto i fondi di H2O in grandi quantità ed è, allora, intuitivo che cercare di recuperare le perdite subite chiedendo il risarcimento all’intermediario con il quale si è interagito, nella maggioranza dei casi, consentirebbe di avere una controparte di diritto italiano.

Peraltro, nella mia esperienza professionale, ho potuto verificare con riguardo ai precedenti “scandali” finanziari di massa (Argentina, Parmalat, Obbligazioni subordinate MPS, Banche Popolari Venete, ecc.) che spesso proprio a carico degli intermediari collocatori sono state accertate plurime violazioni per il mancato rispetto degli obblighi informativi, per l’erronea valutazione di adeguatezza ed appropriatezza delle operazioni, per l’erronea o omessa prestazione del servizio di consulenza, per la violazione del dovere di tutela dell’interesse del cliente e di gestione dei conflitti di interesse, nonché per il mancato rispetto dei generali principi di buona fede e correttezza. Tutte violazioni che hanno consentito di promuovere idonea azione legale.

Le verifiche di base da effettuare in via preliminare e che tutti possono compiere sono queste:

1) Controllare se si è in possesso di tutta la documentazione contrattuale e se del caso chiederne copia;
2) Controllare in quale casistica rientri il proprio caso, ad esempio se:

a. I fondi sono stati acquistati direttamente su indicazione di terzi o per scelta ed iniziativa personale;
b. I fondi sono stati acquistati a seguito di una raccomandazione personalizzata (servizio di consulenza);
c. I fondi sono stati acquistati nell’ambito di un rapporto di gestione di portafogli di investimento;
d. I fondi erano inseriti come sottostante di una polizza di tipo unit linked o multiramo.

3) Individuare l’ammontare della perdita.

Nel frattempo, anche per capire quali saranno le future evoluzioni della vicenda, non è assolutamente sbagliato, anzi è consigliato, iniziare con lo spedire una semplice lettera di interruzione dei termini di prescrizione (10 anni dal compimento dell’operazione per la responsabilità contrattuale, 5 anni per la responsabilità da fatto illecito) in modo da scongiurare il rischio che, quando sarà stato deciso di agire in giudizio, non si scopra che oramai non è più possibile farlo a causa di intervenuta prescrizione.

Vale la pena duplicare la lettera di interruzione della prescrizione mandandola non solo alla società con la quale si è intrattenuto concretamente il rapporto ma anche alla medesima H2O Asset Management se non addirittura pure alla società di revisione.

Molte volte, infatti, alcune azioni, come la costituzione di parte civile, diventano tecnicamente possibili solamente a distanza di anni dal fatto (vedasi il processo penale oggi pendente a Roma contro la società di revisione di Veneto Banca, partito nel 2021 a distanza di anni dal crack della banca) e magari quando, in quel momento, il diritto al risarcimento è insanabilmente prescritto.

In allegato un facsimile, da integrare e personalizzare a seconda del proprio caso specifico, predisposto per la sola ipotesi di invio all’intermediario collocatore. La struttura di base, con le ovvie modifiche, rimane comunque la stessa anche per gli altri interlocutori ai quali inviare la lettera interruttiva.

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