Anche il Tribunale di Monza si pronuncia sulla nullità delle polizze Unit Linked e lo fa con la sentenza n. 798/2020.
Abbiamo difeso un importante intermediario assicurativo in una causa promossa dal contraente contro la Compagnia di Assicurazione e contro i distributori al fine di ottenere la pronuncia di nullità del contratto assicurativo, nella specie una polizza di tipo “Unit Linked”. Il Tribunale di Monza, con sentenza n. 798/2020, ha accolto la domanda dell’attore dichiarando la nullità del contratto ma condannando solo la Compagnia avendo escluso la responsabilità in capo agli intermediari distributori.
Segnalo la sentenza perché, nell’ambito della altalenante giurisprudenza in materia di nullità delle polizze assicurative di tipo “Linked”, contiene alcuni passaggi che confermano i capisaldi dell’orientamento favorevole alla nullità di queste polizze.
Il Tribunale, dopo aver ribadito che la qualificazione del contratto come polizza Unit Linked “in astratto e di per sé, non sarebbe ostativa a riconoscere natura assicurativa al contratto”, ha determinato, correttamente, che nel caso di specie si trattasse “di una polizza pure unit linked, in cui non è previsto alcun genere di garanzia contro eventuali perdite… posto che la prestazione a carico dell’assicuratore in caso di decesso o di riscatto anticipato, sarebbe stata determinata unicamente in base al valore dell’investimento al momento dell’evento risolutivo; il rischio era dunque interamente a carico del cliente. Inoltre appare dirimente la circostanza che anche la copertura del rischio demografico era sostanzialmente irrilevante, posto che la prestazione contemplata in caso di decesso era costituita da una maggiorazione estremamente limitata dell’importo da corrispondersi in quell’evenienza (una percentuale dell’1 per cento nel caso in cui il decesso fosse avvenuto fino a 64 anni, via via decrescente sino al suo completo azzeramento). Si tratta dunque di un contratto in cui il rischio a carico dell’assicuratore è sostanzialmente nullo”.
Fatta questa premessa, il Tribunale ha concluso in questo modo: “Se anche si volesse pertanto ritenere che la variabilità in sé del capitale non escluda necessariamente il carattere assicurativo del contratto (v. ad es. Corte di Giustizia europea 31/5/2018 -causa C-542/16, peraltro di molto successiva ai fatti di causa ed emessa in un diverso quadro normativo) è vero anche però che nel caso di specie la concreta configurazione del contenuto del negozio evidenzia che i profili concernenti il rischio demografico costituivano elementi del tutto secondari e irrilevanti nel contesto del rapporto. Ne discende che il contratto per cui è causa deve essere qualificato come prodotto con natura prevalentemente finanziaria”.
A questo punto per il Giudice di Monza doveva trovare applicazione il Testo Unico della Finanza nel testo vigente all’epoca della sottoscrizione del contratto che “prevedeva (art. 23) l’obbligo di conclusione di contratto quadro avente il contenuto di cui all’art. 37 del Regolamento Consob n. 11522/1998” ma per il Tribunale: “nel caso di specie tale contratto non risulta concluso”, né può escludersi l’applicabilità di tale disciplina in base all’art. 100 T.U.F. co. 21 lett. f all’epoca vigente, in quanto questa disposizione escludeva dall’applicazione della disciplina richiamata esclusivamente i “prodotti assicurativi emessi da imprese di assicurazione”; facendo dunque riferimento non solo al tipo di operatore ma anche alla natura del prodotto. Neppure infine può convenirsi con l’assicuratore laddove egli afferma che tale contratto quadro sarebbe costituito dalla polizza, posto che né quest’ultima, né le relative note informative -neppure sottoscritte dalle parti- soddisfano in alcun modo i requisiti del contratto quadro”.
A mio parere la qualificazione del contratto è stata fatta in modo corretto e coerente con le caratteristiche oggettive della polizza in questione, condivido la declaratoria di nullità per carenza di causa ma attenzione che non è possibile applicare i principi dettati da questa decisione, e da altre sentenze simili, in modo indistinto a tutte le polizze di tipo “Linked”; questo perché, almeno secondo la mia opinione, detti principi sono utilizzabili solo rispetto alle polizze Unit Linked pure e cioè a quelle polizze che non hanno alcuna garanzia rispetto al capitale o che non prevedono alcuna indennità certa per i beneficiari al verificarsi del decesso dell’assicurato, sul mercato sono state collocate anche unit linked che presentano alcune garanzie in tal senso e rispetto alle quali i motivi di censura possono essere altri.
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