Patto di non concorrenza ex bancario -inibitoria parziale

A seguito di interessante discussione quasi ferragostana essendosi tenuta il 12 agosto scorso, avanti la sezione del Lavoro del Tribunale di Treviso, FrameLex ottiene un’altra interessante ordinanza in materia di patto di non concorrenza dell’ex dipendente di banca che passa a svolgere, nel territorio vietato dal patto stesso, l’attività di consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede.Vero che il Giudice del lavoro ha concesso l’inibitoria in danno dell’ex dipendente ma l’ha concessa secondo le limitazioni da noi suggerite. A fronte della cessazione indistinta di qualsiasi attività concorrenziale nei territori vietati chiesta dalla banca, al nostro cliente è stato vietato di agire solamente nei riguardi della clientela che gestiva in precedenza e che non aveva ancora trasferito le proprie posizioni presso il nuovo intermediario; nella sostanza, a fronte del rischio di rimanere paralizzato per tutta la durata del vincolo, salvo l’opzione di trasferirsi a lavorare in una regione d’Italia diversa dalle due vietate, il consulente potrà operare anche nei territori vietati e offrendo i propri servizi di consulente finanziario a tutti i suoi clienti già trasferiti e ai clienti diversi da quelli che gestiva o che aveva conosciuto prima e che hanno rapporti con banche diverse dall’Istituto di Credito suo ex datore di lavoro. Di seguito uno tra i passaggi più significativi dell’ordinanza: “in pratica, il principio di interpretazione secondo buona fede ex art. 1366 c.c. impone di non estendere l’oggetto della limitazione oltre all’interesse affermato come facente capo al soggetto nel cui interesse la altrui limitazione è posta (che è, chiaramente, quello di evitare la “sottrazione anche parziale della clientela di ..XXXXXX da lei gestita e/o conosciuta in ragione del rapporto di lavoro”) e ad analogo risultato conduce la regola di cui all’art. 1371 c.c., che impone l’interpretazione che assicuri “l’equo contemperamento degli interessi delle parti” nel caso di contratto a titolo oneroso”. Questo il PQM “ordina a XXXXX di cessare l’attività svolta in violazione del patto di non concorrenza, astenendosi in particolare, per il periodo di venti mesi previsto dal patto, da qualunque attività promozionale per conto proprio o di qualunque terzo e/o di gestione finanziaria e patrimoniale rivolta nei confronti di clienti già gestiti per conto della banca ricorrente e/o clienti di XXXXXX conosciuti in ragione del pregresso rapporto di lavoro”.

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