Patto di non concorrenza ed inibitoria

Frame Lex si occupa spesso dei patti di non concorrenza sottoscritti dagli operatori bancari e di recente, in un procedimento promosso ex articolo 700 c.p.c. da una primaria Banca nazionale per conseguire nei confronti dell’ex dipendente, che nel frattempo aveva assunto un mandato quale consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede, l’accertamento della violazione del divieto di concorrenza e la conseguente inibitoria, ha ottenuto dal Tribunale di Roma una interessante ordinanza.

Pur avendo ritenuto che il patto di non concorrenza fosse stato violato, il Tribunale di Roma ha così disposto: “ … non v’è dubbio che l’estensione del patto di non concorrenza debba essere limitata ai clienti di provenienza XXXXXX … non è quindi impedito a XXXXXX di svolgere attività di promozione di servizi finanziari o di gestione di portafogli di soggetti nuovi o diversi, che non abbiano precedentemente avuto con la banca ricorrente alcun tipo di contatto, poiché evidentemente non si può inibire completamente al prestatore di lavoro di svolgere l’attività lavorativa utilizzando la propria professionalità, sia pur acquisita in tanti anni di lavoro presso la XXXXXX, nel medesimo ambito territoriale” … “confermando il provvedimento emesso inaudita altera parte, ordina a XXXXXX l’immediata cessazione di ogni attività concorrenziale vietata, astenendosi dallo svolgimento o dalla prosecuzione di attività in favore di XXXXXX nel territorio di XXXXXX, che riguardi l’attività di gestione di portafogli finanziari della clientela anche istituzionale e di intermediazione finanziaria, in relazione a clienti acquisiti o gestiti nel corso del suo rapporto di lavoro con la banca XXXXXX”.

In pratica, il consulente finanziario, nonostante l’inibitoria, sarà libero di intrattenere rapporti professionali non solo con la clientela di banche diverse da quella sua ex datrice di lavoro ma potrà operare anche rispetto ai clienti di quest’ultima che non siano quelli che ancora hanno mantenuto in essa le loro posizioni; in più, fatto importante nelle dinamiche commerciali di questi casi, dal tenore complessivo dell’ordinanza si desume che potrà continuare ad assistere i clienti che assisteva in precedenza presso la sua ex banca ma che, prima dell’inibitoria, erano migrati presso il nuovo intermediario. La Banca non ha proposto reclamo.

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