Applicabilità sentenza Lexitor e Tribunale di Venezia

Il Tribunale di Venezia si pronuncia con riferimento alla controversa questione legata all’interpretazione dell’articolo 125 sexies TUB alla luce della sentenza della Corte di Giustizia n. C383/18 cosiddetta sentenza “Lexitor”. Abbiamo seguito un cliente che aveva concluso con IBL Banca s.p.a. nel 2016 un contratto di mutuo contro cessione pro-solvendo di quote della pensione e che aveva chiesto, a seguito della risoluzione anticipata del contratto, la restituzione non solo dei costi contrattualmente previsti, ma anche dei costi ulteriori, relativi alla fase prodromica alla concessione del mutuo (c.d. costi up front), il tutto in forza dell’art. 125 sexies TUB. Ebbene, il Tribunale ha condannato la Banca a restituire, in proporzione alle rate non pagate a seguito dell’estinzione anticipata, al cliente: le spese istruttorie, la commissione di attivazione, la commissione di gestione, i costi di intermediazione. Uno dei passaggi dell’ordinanza veneziana più interessanti è questo:

“Poiché l’art. 125 sexies TUB costituisce trasposizione pressoché letterale dell’art. 16 par. 1 (l’unica variante lessicale consiste nel fatto che nella norma nazionale viene utilizzatala locuzione ‘pari a’ in luogo di ‘che comprende’ con riferimento alla riduzione da attuarsi in caso di estinzione anticipata), detta norma va interpretata nel senso che la restante durata del contratto non rappresenta il criterio di selezione dei costi da ridurre, ma l’indicazione della misura della riduzione di tutti i costi. Allo stesso tempo, non può affermarsi la efficacia non retroattiva della pronuncia della Corte di giustizia, e ciò in conseguenza del fatto che la Banca d’Italia, quale organo di vigilanza, ha sempre e costantemente interpretato l’art. 125 sexies TUB in senso difforme dalle conclusione cui è giunta la Corte europea”.

L’ordinanza contribuisce a rafforzare l’orientamento sempre più consolidato nei Tribunali di merito che depone per l’applicabilità diretta ed immediata della sentenza “Lexitor”.

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