Patto di non concorrenza ex bancario – inibitoria parziale

Patto di non concorrenza ex bancario -inibitoria parziale

A seguito di interessante discussione quasi ferragostana essendosi tenuta il 12 agosto scorso, avanti la sezione del Lavoro del Tribunale di Treviso, FrameLex ottiene un’altra interessante ordinanza in materia di patto di non concorrenza dell’ex dipendente di banca che passa a svolgere, nel territorio vietato dal patto stesso, l’attività di consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede.Vero che il Giudice del lavoro ha concesso l’inibitoria in danno dell’ex dipendente ma l’ha concessa secondo le limitazioni da noi suggerite. A fronte della cessazione indistinta di qualsiasi attività concorrenziale nei territori vietati chiesta dalla banca, al nostro cliente è stato vietato di agire solamente nei riguardi della clientela che gestiva in precedenza e che non aveva ancora trasferito le proprie posizioni presso il nuovo intermediario; nella sostanza, a fronte del rischio di rimanere paralizzato per tutta la durata del vincolo, salvo l’opzione di trasferirsi a lavorare in una regione d’Italia diversa dalle due vietate, il consulente potrà operare anche nei territori vietati e offrendo i propri servizi di consulente finanziario a tutti i suoi clienti già trasferiti e ai clienti diversi da quelli che gestiva o che aveva conosciuto prima e che hanno rapporti con banche diverse dall’Istituto di Credito suo ex datore di lavoro. Di seguito uno tra i passaggi più significativi dell’ordinanza: “in pratica, il principio di interpretazione secondo buona fede ex art. 1366 c.c. impone di non estendere l’oggetto della limitazione oltre all’interesse affermato come facente capo al soggetto nel cui interesse la altrui limitazione è posta (che è, chiaramente, quello di evitare la “sottrazione anche parziale della clientela di ..XXXXXX da lei gestita e/o conosciuta in ragione del rapporto di lavoro”) e ad analogo risultato conduce la regola di cui all’art. 1371 c.c., che impone l’interpretazione che assicuri “l’equo contemperamento degli interessi delle parti” nel caso di contratto a titolo oneroso”. Questo il PQM “ordina a XXXXX di cessare l’attività svolta in violazione del patto di non concorrenza, astenendosi in particolare, per il periodo di venti mesi previsto dal patto, da qualunque attività promozionale per conto proprio o di qualunque terzo e/o di gestione finanziaria e patrimoniale rivolta nei confronti di clienti già gestiti per conto della banca ricorrente e/o clienti di XXXXXX conosciuti in ragione del pregresso rapporto di lavoro”.

Condividi sui social

Responsabilità ex Articolo 31 TUF

Responsabilità ex Articolo 31 TUF

La Corte d’Appello di Ancona, con la sentenza 660/2020 pubblicata il 7 luglio 2020, ha confermato la decisione di primo grado con la quale erano state accolte le domande formulate da un nostro cliente che richiedeva il risarcimento del danno subito a seguito di un comportamento illecito del proprio promotore finanziario. La sentenza contiene alcuni spunti interessanti e ribadisce dei concetti che in questa tipologia di contenzioso, fondata sulla responsabilità oggettiva dell’intermediario ex articolo 31 Testo Unico della Finanza, sono oramai dei capisaldi. Per chi fosse interessato ad avere copia integrale della sentenza della Corte d’Appello di Ancona, sarà sufficiente richiedermela via email.
Di interesse generale è la conclusione a cui è giunta la Corte anconetana in punto prescrizione, statuendo che: “non si può che condividere il percorso motivazionale seguito dal giudice di prime cure che correttamente ha individuato nella data del 19.11.2009, di ricezione da parte degli appellati, per il tramite della comunicazione di riscontro di XXXX, del riepilogo delle operazioni di investimento e disinvestimento effettuate a loro nome e la consistenza residua del portafoglio investimenti ( cfr. doc. n.80 in memorie 183 6° comma c.p.c. 2 termine parte appellata in fasc. primo grado), il momento in cui gli odierni appellati hanno avuto effettiva contezza del danno loro derivato per i fatti posti in essere dal XXXXX e, quindi, il dies a quo per il calcolo del termine di prescrizione quinquennale giustamente ritenuto non scaduto alla data di notifica dell’atto di citazione di primo grado che, infatti, interveniva in data, 11.06.2013, antecedente al compimento del quinquennio”. La decisione si allinea al principio espresso dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la decisione n. 576/2008 per cui: “ Il dies a quo della decorrenza, anche ai sensi dell’art. 2947 c.c., si collega al momento in cui il diritto al risarcimento può essere esercitato, cioè al momento in cui si è verificato il danno. Il diritto al risarcimento del danno sorge non per l’effetto della sola esistenza del fatto illecito e, quindi, della condotta (omissiva o commissiva) dell’agente, ma per l’effetto del danno che tale condotta ha causato”. Parimenti degna di nota, è anche la parte motiva dedicata alla ripartizione dell’onere della prova: “ l’onere probatorio gravante sul cliente che agisca nei confronti dell’intermediario per il risarcimento del danno procurato dalla condotta illecita del promotore, consiste nel dimostrare di aver affidato il proprio denaro, oggetto della illecita appropriazione da parte del promotore, per l’effettuazione di operazioni finanziarie che apparentemente rientravano nel campo dell’attività affidatagli dall’intermediario secondo un criterio di normale affidamento in buona fede ( Cass. Civ. n.6829/2011). Parallelamente l’intermediario ai fini dell’esclusione di tale responsabilità oggettiva e solidale nei confronti del cliente ha l’onere di provare che a quest’ultimo fosse chiaramente percepibile che la condotta del promotore si poneva al di fuori del rapporto con l’intermediario ovvero che il cliente fosse consapevolmente coinvolto nell’elusione della disciplina legale posta in essere dal promotore. In altri termini l’intermediario deve provare la chiara estraneità della condotta del promotore ai compiti affidatigli ovvero la evidente anomalia della condotta, se pure rientrante nel campo di operatività propria del rapporto fra l’intermediario e promotore”.
Segnalo anche questo passaggio relativo al concorso di colpa: “Esente da censure è anche, per quanto sino ad ora esposto, la motivazione resa dal giudice di prime cure nel rigettare la richiesta di esonero o riduzione di responsabilità avanzata dalla Banca intermediaria sul presupposto che il comportamento tenuto dagli investitori, consistito nel consegnare al XXXX assegni al portatore non alla stessa intestati, avesse colposamente agevolato, tanto da divenirne concausa, il comportamento illegittimo tenuto dal promotore finanziario. La responsabilità oggettiva e solidale dell’intermediario finanziario a fronte dell’operato illecito del proprio promotore finanziario non muta allorchè il cliente investitore abbia aderito a proposte di investimento e consegnato denaro in modo non in linea con le regole preposte all’operazione e quand’anche l’incaricato abbia agito al di là delle proprie incombenze o addirittura violando le prescrizioni impartite, purchè nell’ambito delle proprie mansioni, in quanto spetta a chi sostiene tale tesi dimostrare una piena conoscenza, da parte del cliente, dei prodotti finanziari e delle modalità di investimento, se non addirittura una collusione tra lo stesso ed il promotore, che ha agevolato l’illecito, dimostrazione che nel caso di specie la Banca convenuta, odierna appellante, non ha fornito dato che i sig.ri XXXXX non sono in alcun modo risultati essere collusi con il XXXXX avendo, invece, perso ingenti somme di denaro a causa del suo operato. Si è trattato, quindi, da parte dei predetti clienti di aver riposto pieno affidamento nella persona del promotore e della Banca per la quale lavorava, in merito alla regolarità delle modalità di investimento, sicuramente avvalorata dall’aver il XXXX rendicontato su carta intestata della società intermediaria (con rendiconti risultati successivamente falsi) l’effettuazione di investimenti in modo facilmente credibile da parte di soggetti che, per inesperienza e per l’intuitus personae caratterizzante il contratto, quale il mandato fiduciario intercorso tra gli stessi, la Banca intermediaria ed il promotore finanziario per la stessa operante, non erano nelle condizioni di rendersi conto che tali rendicontazioni costituivano l’artificio e raggiro che ha condotto il XXXX ad essere rinviato a giudizio per il reato di falsità in atti e truffa aggravata perpetrata, di fatto, nei loro conf-ronti
Infine, può risultare utile, in casi simili, a sostegno della domanda di risarcimento del danno morale formulata dal risparmiatore, questa conclusione della Corte d’Appello di Ancona: “Il riconoscimento del danno non patrimoniale morale liquidato, in applicazione del combinato disposto degli artt. 185 c.p., 2043, 2059 c.c. e facendo corretto riferimento al criterio equitativo, consegue alla rilevanza quale fatto di reato, non necessitante di previa pronuncia di sentenza penale di condanna, della condotta tenuta dal promotore finanziario, come sopra acclarata nei suoi elementi costitutivi, comportante un sicuro patema d’animo a carico degli investitori per effetto della subita, continuata, appropriazione indebita che li ha privati di parte rilevante dei loro risparmi”.

Condividi sui social

Patto di non concorrenza ed inibitoria

Patto di non concorrenza ed inibitoria

Frame Lex si occupa spesso dei patti di non concorrenza sottoscritti dagli operatori bancari e di recente, in un procedimento promosso ex articolo 700 c.p.c. da una primaria Banca nazionale per conseguire nei confronti dell’ex dipendente, che nel frattempo aveva assunto un mandato quale consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede, l’accertamento della violazione del divieto di concorrenza e la conseguente inibitoria, ha ottenuto dal Tribunale di Roma una interessante ordinanza.

Pur avendo ritenuto che il patto di non concorrenza fosse stato violato, il Tribunale di Roma ha così disposto: “ … non v’è dubbio che l’estensione del patto di non concorrenza debba essere limitata ai clienti di provenienza XXXXXX … non è quindi impedito a XXXXXX di svolgere attività di promozione di servizi finanziari o di gestione di portafogli di soggetti nuovi o diversi, che non abbiano precedentemente avuto con la banca ricorrente alcun tipo di contatto, poiché evidentemente non si può inibire completamente al prestatore di lavoro di svolgere l’attività lavorativa utilizzando la propria professionalità, sia pur acquisita in tanti anni di lavoro presso la XXXXXX, nel medesimo ambito territoriale” … “confermando il provvedimento emesso inaudita altera parte, ordina a XXXXXX l’immediata cessazione di ogni attività concorrenziale vietata, astenendosi dallo svolgimento o dalla prosecuzione di attività in favore di XXXXXX nel territorio di XXXXXX, che riguardi l’attività di gestione di portafogli finanziari della clientela anche istituzionale e di intermediazione finanziaria, in relazione a clienti acquisiti o gestiti nel corso del suo rapporto di lavoro con la banca XXXXXX”.

In pratica, il consulente finanziario, nonostante l’inibitoria, sarà libero di intrattenere rapporti professionali non solo con la clientela di banche diverse da quella sua ex datrice di lavoro ma potrà operare anche rispetto ai clienti di quest’ultima che non siano quelli che ancora hanno mantenuto in essa le loro posizioni; in più, fatto importante nelle dinamiche commerciali di questi casi, dal tenore complessivo dell’ordinanza si desume che potrà continuare ad assistere i clienti che assisteva in precedenza presso la sua ex banca ma che, prima dell’inibitoria, erano migrati presso il nuovo intermediario. La Banca non ha proposto reclamo.

Condividi sui social