Obbligazioni Banca MPS il Tribunale Di Venezia condanna la Banca a risarcire il risparmiatore
FrameLex con l’Avvocato Marco Da Villa, ottengono dal Tribunale di Venezia una pronuncia favorevole al loro cliente in materia di obbligazioni subordinate di Banca Monte dei Paschi di Siena (nel dettaglio, si trattava delle obbligazioni subordinate Lower Tier II).
La sentenza n. 1585 del 20 settembre 2023 spazza via la perentoria affermazione rilasciata dalla Banca convenuta nei propri atti di causa: “L’iniziativa avversaria rappresenta l’ennesimo tentativo di traslare su una banca, nel caso di specie BMPS, le perdite di un investimento divenuto meno remunerativo rispetto alle attese, cavalcando in modo opportunistico le vicende che hanno caratterizzato la ricapitalizzazione della Banca tramite l’intervento dello Stato (su cui v. infra), e il clamore mediatico negativo che ha accompagnato l’istituto senese nel recente passato”. In realtà, nel caso di specie, il risparmiatore ha semplicemente contestato di non aver ricevuto idonea informativa e ciò in violazione dell’articolo 21 del Testo Unico della Finanza e degli articoli 27 e 31 del Regolamento 16190/2007; nel promuovere il contenzioso ha esercitato una sua legittima facoltà, senza incorrere in alcun abuso di diritto e senza voler addossare alla Banca gli esiti di una operazione che, peraltro, se, in origine, gli fosse stata correttamente spiegata non avrebbe di certo concluso.
Non a caso il Tribunale di Venezia osserva che “nella fattispecie oggetto del presente giudizio, dall’esame degli ordini di acquisto e delle comunicazioni di avvenuta esecuzione degli ordini inviato dalla Banca la natura subordinata dei titoli acquistati dal sig. ***** non emerge in alcun modo. Anzi, negli ordini di acquisto sottoscritti dall’attore, i titoli in questione sono espressamente qualificati come “ordinari”, senza alcuna menzione della loro natura subordinata o comunque del fatto che il loro rimborso sarebbe stato postergato rispetto agli altri creditori titolati”.
Il Giudice ha colto perfettamente la tesi sostenuta dal risparmiatore, condividendo che “ciò che rileva non è tanto l’indicazione nominale del tipo di obbligazione che, in assenza di definizione normativa, può essere suscettibile di diversi tipi di categorizzazione, quanto l’informazione al cliente della sostanziale natura subordinata della stessa rispetto alle altre. In altri termini, ai fini della valutazione della completezza dell’informazione reso al cliente dalla banca, non rileva che le obbligazioni subordinate rientrino effettivamente tra quelle “ordinarie”, ma che nessuna indicazione sia stata data sul fatto che, in caso di particolari difficoltà finanziarie dell’emittente, il rimborso sarebbe stato subordinato dalla soddisfazione degli altri creditori non subordinati o subordinati di grado inferiore”.
La carenza informativa lamentata dall’investitore integra, secondo il Giudice di Venezia, un’ipotesi di inadempimento contrattuale idoneo a costituire titolo fondante il diritto al risarcimento del danno ex art. 1218 codice civile sulla responsabilità del debitore.
Altrettanto importante è il fatto che il Tribunale, nell’analizzare la tesi difensiva della Banca, sia arrivato a riconoscere come sia “irrilevante che, al momento della sottoscrizione, non fosse preventivabile alcun pericolo di solvibilità in capo all’istituto di credito”.
Ecco, quindi, l’accoglimento della domanda risarcitoria formulata dall’investitore per violazione delle norme comportamentali suddette (art. 21 TUF e articoli 27 e 31 del Regolamento Intermediari 116190).
Ed ancora, un breve cenno ad un altro principio ribadito dal giudice veneziano e che rileva perché utile a smontare una classica tesi difensiva delle Banche: “… sotto tale profilo, non rilevano le deduzioni dell’istituto di credito in ordine al fatto che, contrariamente a quanto sostenuto dal sig. ***** in atto di citazione, questi, in realtà, aveva già precedentemente posto in essere ulteriori operazioni di investimento, con conseguente correttezza dei dati inseriti nell’intervista Mifid, posto che l’intermediario non è esonerato, anche in presenza di un investitore pur aduso ad operazioni finanziarie a rischio elevato che risultino dalla sua condotta pregressa, dall’assolvimento degli obblighi informativi, prescritti in generale e senza eccezioni” dall’art. 21 del TUF come poi puntualizzati dal Regolamento Intermediari.
Concludendo, la sentenza del Tribunale di Venezia segna un ulteriore punto per tutti i risparmiatori che, consapevolmente o meno, si sono ritrovati titolari di obbligazioni subordinate MPS che poi, a seguito alla ristrutturazione dovuta alla notoria crisi dell’istituto senese, sono state convertite in azioni con il cosiddetto “Burden Sharing”.
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